lunedì 2 aprile 2007

Regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Bologna il 2 aprile

REGOLAMENTO ELETTORALE PER LA PRIMA ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DI PARTE DEI CONSIGLIERI DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA.

1 Indizione delle elezioni

  1. Il Presidente convoca l'Assemblea degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione e gli iscritti nell'elenco speciale di coloro che non possono esercitare la professione, almeno quarantacinque giorni prima del 31 maggio 2007 (almeno entro il 16 aprile 2007).
  2. L’avviso di convocazione deve contenere l’invito a depositare le liste contenenti le candidature e le dichiarazioni di accettazione dei candidati, a pena di decadenza, presso la sede del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti, entro le ore 18.00 del 30 aprile 2007.
  3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e lo scopo dell'adunanza, nonché il numero dei componenti da eleggere, come definito con Decreto Ministeriale a norma di legge,ed il conseguente numero dei candidati che devono comporre ogni lista pari a quello dei consiglieri (compreso il Presidente) da eleggere da parte degli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti, aumentato di 5 unità.
    Ogni lista dovrà essere obbligatoriamente composta dal predetto numero di candidati, che debbono essere muniti dei requisiti per l’elettorato passivo.
    Le formalità precedenti sono previste a pena di esclusione della lista difforme, fatto salvo solo il caso di cui all’art. 21, comma 6, D. Lgs. 139/2005.
  4. Nell’avviso di convocazione deve essere indicato anche il termine ultimo per provvedere a sanare la morosità di cui al co.2 dell’art. 20 del D.lgs n. 139/2005, nonché le informazioni necessarie per poter esercitare il voto per corrispondenza.
  5. L’avviso di convocazione è spedito mediante una delle seguenti modalità: raccomandata a/r o a mano, fax, messaggio di posta elettronica certificata nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l’avvenuta spedizione e deve comunque essere affisso in modo visibile negli uffici dell’Ordine dalla data di convocazione sino al giorno precedente le votazioni. Essendo il numero degli iscritti all’Albo superiore alle cinquecento unità, l’avviso di convocazione può essere sostituito dalla pubblicazione della notizia di convocazione delle elezioni in almeno un giornale quotidiano avente edizione locale ove ha sede l’Ordine, per due giornate consecutive.
  6. Il seggio elettorale resterà aperto esclusivamente il 31 maggio 2007, dalle ore 9 alle ore 18.

2. Propaganda elettorale

  1. La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolge l’assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze.
  2. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti della singola lista e non deve mai ledere il prestigio della Categoria, dei candidati e delle eventuali liste concorrenti

3. Diritti di elettorato

  1. L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell’albo, salvo gli iscritti nell’elenco speciale di coloro che non possono esercitare la professione e salvo, altresì, coloro che risultano sospesi alla data di svolgimento dell’Assemblea elettorale. I sospesi per morosità esercitano il diritto di voto alle condizioni di cui all’art. 20 comma 2 del d.lgs n. 139/05.
  2. L’elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all’albo, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi del comma 1 e che, entro la scadenza del termine di presentazione delle liste, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti.

4. Candidature

  1. La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste, composte come previsto all’art.1, contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del candidato Presidente. Sono comunque ammesse le liste recanti sia l’indicazione del motto che del contrassegno.
  2. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati.
  3. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato che deve, contestualmente, dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Le dichiarazioni di accettazione, sottoscritte da ciascun candidato, vanno depositate unitamente alle liste e devono essere autenticate negli stessi tempi e con le stesse modalità previste dall’art. 5, comma 2 oppure, in alternativa alla autentica, possono essere accompagnate dalla copia fronte-retro di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità. Il Segretario del Consiglio dell’Ordine può svolgere verifiche a campione sulle sottoscrizioni non autenticate. La violazione delle formalità sopra indicate, anche per una sola candidatura, comporta l’esclusione della lista.

5. Presentazione delle liste

  1. Al fine della presentazione, ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da almeno n. 50 iscritti all’albo che siano in possesso del diritto di elettorato attivo.
  2. Non è possibile sottoscrivere più di una lista, pena l’invalidità della sottoscrizione stessa ai fini del raggiungimento del numero minimo di sottoscrittori. La violazione di questo divieto costituisce comportamento scorretto, rilevante sotto il profilo deontologico e disciplinare. Le sottoscrizioni con nome, cognome, numero di iscrizione all’Albo e firma dei proponenti, dovranno essere apposte in calce alle liste ed autenticate dal Segretario o da altro componente del Consiglio dell’Ordine delegato dal Consiglio, in orari predeterminati e comunicati agli iscritti nell’avviso di convocazione, oppure, in alternativa alla autentica, devono essere accompagnate dalla copia fronte-retro di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. Il Segretario del Consiglio dell’Ordine può svolgere verifiche a campione sulle sottoscrizioni non autenticate. L’inosservanza delle precedenti prescrizioni, qualora si rilevi che le firme valide sono inferiori al minimo previsto dal precedente comma 1, comporta l’esclusione della lista.
  3. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente regolamento, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine entro le ore 18.00 del 30 aprile 2007.
  4. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine numera le liste secondo l’ordine cronologico di presentazione, verificando il rispetto delle previsioni di legge e del regolamento.
  5. Salvo diversa previsione di legge, la violazione delle formalità previste per la presentazione delle liste ne comporta l’esclusione dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell’Ordine.
  6. Il Presidente provvede affinché all’ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente per ciascuna lista il numero identificativo, il contrassegno e/o il motto, il nominativo del candidato presidente e di tutti gli altri candidati, seguendo l’ordine di lista.

6. Schede elettorali

  1. Le schede elettorali, predisposte dall’Ordine, devono contenere l’indicazione delle liste presentate con i relativi candidati.
  2. Le schede elettorali dovranno avere al centro la dizione:
    “Votazione per l’elezione di n. 10 (dieci) Consiglieri dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bologna per il quinquennio che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012”
    Le schede dovranno contenere l’indicazione di tutte le liste validamente presentate, riportando il nome del candidato presidente e di ciascun candidato secondo l’ordine di lista, nonché le avvertenze utili al fine della corretta votazione ed in particolare :
    - barrare il contrassegno, il motto o il nominativo del candidato Presidente per esprimere il voto di lista;
    - barrare i nominativi prescelti per attribuire le preferenze ai candidati, indicando il numero massimo di n. 9 (nove) preferenze.
  3. Su ogni scheda il Consigliere segretario dell’Ordine o altro Consigliere delegato dal Consiglio appone il timbro dell’Ordine e la propria sigla.

7. L’assemblea elettorale

  1. L’assemblea elettorale si apre con la costituzione del seggio elettorale formato dal Presidente e dal Segretario nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione.
  2. Il Presidente dell’assemblea, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione:
    a) verifica la validità della convocazione, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali;
    b) predispone un’urna debitamente sigillata ed una o più cabine elettorali che assicurino la segretezza del voto;
    c) dichiara pubblicamente aperta l’assemblea elettorale;
    d) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni;
    e) sceglie due scrutatori fra gli elettori presenti che non siano candidati;
    f) dà inizio alle operazioni elettorali;
    g) prende atto, nel verbale, dei voti espressi ai sensi del co. 10 dell’art. 21 del d.lgs n. 139/05, verifica l’integrità delle buste che li contengono, ne estrae le relative schede e senza dispiegarle, le depone immediatamente nell’urna elettorale.
  3. Il Segretario dell’assemblea redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale dell’Assemblea elettorale, annotandovi tutte le operazioni di apertura dell’assemblea, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
  4. Nel verbale devono essere individuati ed elencati, anche tramite specifici allegati, tutti i votanti, con distinzione di quelli che hanno votato personalmente e di quelli che sono ricorsi al voto per corrispondenza.
  5. Per la garanzia della segretezza delle votazioni è sufficiente introdurre la scheda già piegata immediatamente nell’urna.
  6. Scaduto l’orario destinato alle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione e, accertata la validità dell’Assemblea ai sensi del co. 2 dell’art. 21 del d.lgs. n. 139/05, procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio, assistito dai due scrutatori. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto processo verbale.
  7. Chiunque abbia diritto a partecipare all’assemblea elettorale può presenziare alle operazioni di scrutinio.
  8. Alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi sono attribuiti i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso all’unità superiore. Nel caso di seggi restanti, gli stessi sono attribuiti alla lista che si colloca seconda per numero di voti validi, ove esistente. Il primo seggio spettante alla lista seconda per numero di voti è attribuito al candidato Presidente, i restanti agli altri candidati secondo l’ordine di preferenza.
  9. In caso di parità di voti riportati da più liste, risulterà vincente la lista capeggiata dal candidato Presidente più giovane di età.
  10. Le schede utilizzate dovranno essere conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori. Il materiale deve essere conservato presso gli Uffici di segreteria dell’Ordine a disposizione del Consiglio Nazionale e dell’eventuale autorità competente fino alla elezione del successivo Consiglio dell’Ordine.
  11. Compiuto lo scrutinio, il Presidente dell’Assemblea ne dichiara il risultato e procede alla proclamazione degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero della Giustizia, al Consiglio Nazionale, al competente Presidente di Tribunale e a tutti gli altri Ordini territoriali.
  12. All’insediamento del nuovo Consiglio si procede nel rispetto dell’art. 70 del D. Lgs. n. 139/2005, in una apposita riunione convocata dal Presidente neo eletto.

8. Seggi elettorali aggiuntivi
Non è previsto alcun seggio elettorale aggiuntivo.

9. Espressione del voto

  1. Nel caso in cui risulti votata la sola lista, in assenza di preferenze espresse, si considera espressa preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista, seguendo l'ordine di lista, fino al numero massimo dei componenti da eleggere, escluso il Presidente.
  2. L’espressione di una singola preferenza determina l’assegnazione del voto alla lista alla quale appartiene il candidato votato.
  3. La preferenze possono essere espresse per un numero di candidati pari al numero massimo di consiglieri da eleggere (n. 9 preferenze esprimibili), escluso il Presidente, ai sensi dell’art. 64, comma 15 del D. Lgs. n. 139/2005.
    Se per una stessa lista viene indicato un numero maggiore di preferenze rispetto a quanto previsto nei periodi che precedono, il voto viene attribuito alla lista mentre tutte le preferenze si considerano non apposte e non viene, pertanto, attribuita alcuna preferenza.
  4. In caso di preferenze espresse su più liste il voto non si considera valido e la scheda è nulla.
  5. Le schede bianche e nulle sono computate nel quorum di validità dell’Assemblea
  6. Non è ammesso il voto per delega.

10. Voto “per corrispondenza”

  1. E’ammesso il voto “per corrispondenza” esclusivamente recandosi presso la sede del Consiglio dell’Ordine o nelle altre sedi appositamente indicate nell’avviso di convocazione, nei giorni 24 e 25 maggio 2007 dalle ore 14 alle ore 16.
  2. In tali giorni ed orari gli elettori, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, potranno ritirare dal Consigliere Segretario o da altro Consigliere delegato dal Consiglio dell’Ordine, la scheda elettorale e votare immediatamente. La scheda contenente il voto deve essere consegnata piegata nelle mani del Consigliere predetto il quale, senza dispiegarla, immediatamente la richiude in una busta; sui lembi della busta, a garanzia dell’integrità della stessa, il Consigliere predetto appone la propria sigla con bollo dell’Ordine, la numera progressivamente e la fa firmare all’elettore quindi annota, in apposito elenco, il nominativo del votante con l’indicazione del giorno e l’ora in cui ha ricevuto la scheda ed appone la propria firma, assicurandosi che il voto sia espresso nella massima segretezza. Alle operazioni di voto debbono assistere almeno due elettori.
  3. Il Consigliere segretario e gli altri Consiglieri delegati dal Consiglio custodiscono, sotto la propria responsabilità, le buste ricevute e, all’atto di apertura delle operazioni di voto, le consegnano al Presidente dell’assemblea il quale ne dà atto nel verbale unitamente all’elenco di cui sopra.
  4. E’fatto tassativo divieto di sollecitare agli aventi diritto in modo diretto o indiretto il voto per corrispondenza . Il mancato rispetto di questo divieto rileva a fini deontologici.

11. Pubblicità.
Il presente regolamento è menzionato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea elettorale e resta affisso presso la sede del Consiglio dell’Ordine sino alla proclamazione degli eletti.

12. Adeguamento ad eventuali normative cogenti sopravvenute.
Il Consiglio dell’Ordine ovvero il Presidente in caso di urgenza, sono autorizzati a disciplinare lo svolgimento delle operazioni elettorali in deroga alle disposizioni del presente regolamento qualora pervengano, successivamente alla sua approvazione ed in tempo utile da parte dei competenti organi di vigilanza, direttive difformi ed incompatibili la cui applicazione risulti necessaria ai fini del legittimo svolgimento del procedimento elettorale. In tal caso, alle deroghe disposte dovrà essere data idonea pubblicità.

Il presente documento è stato riportato integralmente da: http://www.dottcomm.bo.it/web_dott/albounico/documenti/regolamentoelettorale2.doc