martedì 16 dicembre 2008

Auguri dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Rendiamo disponibile il video realizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per augurare a tutti i colleghi buone feste e un sereno 2009.

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Commercialisti, sì al cumulo

Il regolamento della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti dal 1° gennaio 2004 prevede che la pensione di vecchiaia anticipata sia compatibile con il "mantenimento dell'iscrizione a qualsiasi Albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente". La stessa cosa vale per i ragionieri per cui la pensione di anzianità: "è compatibile con l'iscrizione all'Albo professionale ovvero a qualsiasi Albo o elenco di lavoratori autonomi nonché con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o associato". Pertanto, si sottolinea nell'articolo, sia la Cassa dei dottori commercialisti che quella dei ragionieri hanno anticipato parte della liberalizzazione del cumulo della pensione di anzianità con i redditi da lavoro che dal 1° gennaio 2009 entrerà in vigore nel sistema di previdenza degli istituti pubblici.

Fonti (16 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 37 - Commercialisti, sì al cumulo - De Cesari - D'Onofrio

lunedì 15 dicembre 2008

I sindacati rientrano fra gli enti formativi

Precisa un documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che le associazioni sindacali nazionali di categoria, come l'ente di ricerca del Consiglio nazionale, possono ottenere l'accreditamento diretto per le attività formative destinate agli iscritti all'Albo. L'organizzazione sindacale deve però avere rilevanza nazionale e documentare un numero di iscritti (con quota sociale non simbolica) non inferiore all'1% del totale degli iscritti all'Albo, distribuiti in modo omogeneo sul territorio nazionale. L'oggetto dello Statuto deve prevedere la realizzazione di attività di formazione professionale continua per gli iscritti. L'accredito diretto presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non supplisce alla necessità di contemporanea richiesta di inserimento dell'evento nei programmi formativi degli Ordini territoriali interessati.

Fonti (13 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 35 - I sindacati rientrano fra gli enti formativi

giovedì 11 dicembre 2008

Alle Casse la facoltà di cumulo

Dal 1° gennaio 2009 sarà operativa per i fondi pensionistici della previdenza pubblica l'abolizione del divieto di cumulo per le pensioni di anzianità retributive e per quelle di vecchiaia contributive (legge 133/2008). Ma la liberalizzazione del cumulo tra redditi di lavoro e da pensione non si estende alle Casse dei professionisti che, come enti privati, continuano ad applicare la loro disciplina. Le Casse che hanno autonomia, ex Dlgs 509/1994, anche se non sono obbligate ad adeguarsi alla legge 133/08 possono deliberare il recepimento delle norme. Tuttavia alcune Casse, come quelle degli avvocati, degli ingegneri e dei consulenti del lavoro, devono considerare l'ostacolo del regime di incompatibilità che impone la cancellazione dall'Albo per i titolari del trattamento di anzianità. Al contrario, altre Casse hanno rimosso tale vincolo a seguito dell'intervento della Corte costituzionale: per i ragionieri l'eliminazione dell'incompatibilità è avvenuta dopo la sentenza 437/02 e per i geometri dopo la sentenza 137/06. Comprensibilmente le Casse non potendo contare sul deterrente della cancellazione per scoraggiare il ritiro anticipato hanno introdotto misure drastiche di decurtazione della quota di pensione.

Fonti (11 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 34 - Alle Casse la facoltà di cumulo - D'Onofrio

Commercialisti all'appello

La nota informativa 71/08 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, inviata ai presidenti dei consigli territoriali nei giorni scorsi, ricorda che va aggiornato l'elenco dei professionisti delegati dal Giudice delle esecuzioni alle operazioni di vendita. E' infatti prossimo alla conclusione (31 dicembre) il primo triennio, iniziato il 1° gennaio 2006. Dal 1° gennaio 2009 partirà il successivo biennio, ed entro questa data dovranno essere effettuati i nuovi adempimenti necessari, previsti dall'articolo 179-ter disp. att. Codice di procedura civile.

Fonti (11 dicembre 2008)
ItaliaOggi, p. 38 - Commercialisti all'appello - Marino

lunedì 1 dicembre 2008

Comunione, Fisco su quote divise

Con la circolare 6/08, l'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ha voluto fare il punto dei nuovi incarichi e delle nuove prospettive professionali che si aprono per l'intera categoria, ora che tra i nuovi adempimenti dei dottori commercialisti rientra anche quello della cessione di partecipazioni in società a responsabilità limitata. Dal momento che la nuova attività fa emergere numerosi problemi operativi, si è sentita la necessità di rilasciare alcuni chiarimenti al riguardo. Particolare attenzione dovrà essere prestata quando la cessione di partecipazioni è disciplinata dallo statuto sociale con l'apposizione di particolari limitazioni (clausole di gradimento o di prelazione) e, soprattutto, quando la partecipazione è detenuta in comunione dai coniugi. Quest'ultimo aspetto richiede una disciplina particolare visti i risvolti di carattere civilistico e fiscale. La circolare dei dottori commercialisti, sul punto afferma la necessità di ottenere il consenso del coniuge per trasferire la partecipazione detenuta in comunione, così come previsto dall'articolo 180 del Codice civile. In caso di mancato consenso, il coniuge che ha visto leso il suo diritto potrà proporre istanza affinché la comunione sia ricostituita allo stato precedente la cessione, oppure, in caso di impossibilità di riottenere la partecipazione, potrà richiedere all'altro coniuge un indennizzo. Entrambi i coniugi dovranno poi essere iscritti al libro soci e la gestione dei diritti sociali connessi alla partecipazione dovrà essere compiuta da un rappresentante della comunione. Ma è proprio quest'ultimo aspetto e cioè valutare a chi compete l'esercizio dei diritti sociali (soprattutto del diritto di voto) che è particolarmente importante quando si vuole valutare le ricadute fiscali della cessione della partecipazione. A tal proposito è importante, soprattutto ai fini della tassazione del capital gain sulle cessioni delle partecipazioni dei coniugi, capire se oggetto della cessione è una partecipazione qualificata oppure una partecipazione non qualificata. Nel primo caso, il capital gain verrebbe tassato al 50 per cento; mentre in caso di partecipazione non qualificata, il capital gain verrà assoggettato a imposta sostitutiva del 12,5 per cento senza concorrere alla formazione dell'imponibile complessivo. Da qui la conclusione che la cessione della quota del coniuge rappresentante sia da considerarsi qualificata, mentre quella del coniuge non rappresentante dovrebbe essere considerata non qualificata.

Tra gli obblighi dei dottori commercialisti chiamati a gestire una cessione di quote di Srl rientra ora anche il rilascio della certificazione alla parte cedente entro il termine del 28 febbraio 2009 e l'invio del 770. In particolare, spetta al commercialista l'obbligo della compilazione del quadro SO del modello 770 ordinario (da presentarsi entro il 31 luglio e il 30 settembre 2009) per l'indicazione della generalità dei soggetti cedenti.

Fonti (1 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 4 - Comunione, Fisco su quote divise - Meneghetti
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 4 - Per le qualificate l'usufrutto fa la differenza - Miele
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 4 - Certificazione e 770 con nuovi adempimenti - Ranocchi - Valcarenghi
Il Sole - 24 Ore - Norme e tributi, p. 4 - Con il recesso del socio si apre la caccia all'utile - P. Me. - Se. P.

Qualifiche uniformi in sede europea

Nove dei maggiori Ordini e istituti europei rappresentativi della professione di commercialista hanno assunto nuovi impegni per armonizzare ancora di più le rispettive qualifiche professionali necessarie per l'iscrizione agli Albi. In pratica, l'impegno consiste nella codifica dei requisiti necessari e la loro armonizzazione per il reciproco riconoscimento delle qualifiche. Le qualifiche sono incentrate sulle cinque aree in cui si realizza la prestazione professionale: revisione e attività correlate; contabilità e bilancio; pianificazione aziendale e strategica; fiscalità e consulenza in materia societaria.

Fonti (1 dicembre 2008)
Il Sole - 24 Ore, p. 34 - Qualifiche uniformi in sede europea
ItaliaOggi, p. 43 - Più armonia tra le qualifiche - Pacelli
ItaliaOggi, p. 43 - Al tribunale di Napoli tornello doc